Sez. 5 - , Sentenza n. 21378 del 06/10/2020 (Rv. 659470 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata - Strutture ricettive - Residence - Inclusione - "Casa-albergo" - Abitazione - Assimilabilità - Esclusione - Negozio - Assimilabilità - Beneficio - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, alla compravendita di strutture ricettive - tra le quali rientra il "residence", caratterizzato dalla messa a disposizione di un mini-appartamento e dall'essere lo stabile nel suo insieme un condominio - non è applicabile l'aliquota agevolata di cui alla l. n. 408 del 1949, in quanto la "casa albergo", quale struttura destinata a prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla "casa di abitazione", ma rientra nella categoria del "negozio", essendo luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa e spettando l'agevolazione solo in relazione alla compravendita di unità immobiliari effettivamente utilizzate per soddisfare esigenze abitative.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 undecies, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)