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Sez. 5 - , Sentenza n. 9469 del 06/04/2023 (Rv. 667710 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata - Strutture ricettive - Residence - Inclusione - "Casa-albergo" - Abitazione - Assimilabilità - Esclusione - Negozio - Assimilabilità - Beneficio - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667710-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di IVA, alla compravendita di strutture ricettive - tra le quali rientra il "residence", caratterizzato dalla messa a disposizione di un mini-appartamento e dall'essere lo stabile nel suo insieme un condominio - non è applicabile l'aliquota agevolata di cui alla l. n. 408 del 1949, in quanto la "casa albergo", quale struttura destinata a prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla "casa di abitazione", ma rientra nella categoria del "negozio", essendo luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa e spettando l'agevolazione solo in relazione alla compravendita di unità immobiliari effettivamente utilizzate per soddisfare esigenze abitative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata, poiché la vendita frazionata delle unità immobiliari, comprese in una struttura turistico-ricettiva, non ne faceva venir meno la originaria destinazione urbanistica, mancando la prova del cambio di destinazione d'uso e dell'utilizzo per soddisfare esigenze abitative primarie).

Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 undecies, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)