Sez. 4, Sentenza n. 4968 del 08/02/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205265 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Capi della sentenza e punto della decisione | Effetto devolutivo - Preclusione - Ambito - Procedimento per reato colposo - Impugnazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato - Indagine su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto - Potere-dovere del giudice.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Capi della sentenza e punto della decisione
La nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata più che a quello logico e, quindi, deve riferirsi alla decisione del giudice, e non ad una semplice argomentazione logica. Pertanto la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, e concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non può riguardare gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi - particolarità della condotta dell'agente e non già distinti requisiti del reato - come notizia di argomentazione logica, e non già quali punti della decisione, oggetto di una manifestazione di violazione del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)