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Sez. 4, Sentenza n. 47158 del 25/10/2007 Ud. (dep. 20/12/2007) Rv. 238353 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE | Effetto devolutivo - Preclusione - Limiti - Reato colposo - Impugnazione - Indagine su tutti gli elementi della colpa - Necessità.
Stato
decisa il 2007-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238353-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE

La nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicchè la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi, attinenti ai profili particolari della condotta dell'agente, come argomentazione logica, e non già quali punti della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)