Sez. 2, Ordinanza n. 19711 del 17/07/2024 (Rv. 671774-01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE | Vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito - Successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti - Ammissibilità - Fondamento - Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura - Nullità speciale - Conseguenze. URBANISTICA - IN GENERE - In genere. VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE
In caso di vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito, è ammissibile la successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti, in quanto la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 è una nullità speciale che può essere fatta valere solo dalle parti interessate che con la loro iniziativa, anche individuale, possono determinare la sanatoria del vizio della mancanza di prova puntuale della destinazione urbanistica del terreno edificabile, costituente mera condizione dell'azione, fino a che non sia stata accertata con efficacia di giudicato la nullità della compravendita. Ne consegue che la destinazione urbanistica di un terreno inedificato è dimostrabile non solo in base ad un certificato emesso in epoca anteriore e prossima alla data dell'accordo traslativo, e comunque entro il termine di validità di cui al comma 3 del citato art. 30, ma anche da un certificato storico emesso dopo il contratto purché recante la disciplina vigente al tempo di stipulazione.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)