Sez. 3, Sentenza n. 3526 del 14/02/2008 (Rv. 601886 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Ambito di applicazione - Riferibilità ai soli atti di nullità assoluta - Sussistenza - Estensione anche agli atti inefficaci, meramente annullabili o inficiati da nullità relativa - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, poiché il divieto (imposto dall'art. 28, primo comma, n. 1, della legge n. 89 del 1913) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, e non da mera annullabilità, inefficacia o nullità relativa, la sanzione prevista dalla legge notarile non è applicabile a carico del notaio che abbia allegato ad un atto pubblico di compravendita un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, trattandosi di atto di cui l'art. 30, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede la nullità assoluta, ma una invalidità sanabile, stante la possibilità di una sua "conferma" o "integrazione" anche ad opera di una sola delle parti o dei suoi aventi causa.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 21 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 4 n. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)