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Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 24/05/1962 (Rv. 251985 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - RIFERIMENTO A PRECEDENTI SENTENZE DELLO STESSO GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251985-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - RIFERIMENTO A PRECEDENTI SENTENZE DELLO STESSO GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il giudice adempie all'Obbligo della motivazione della sentenza anche nel caso in cui faccia riferimento ad altre sue sentenze analoghe, purche ne riproduca gli elementi sostanziali che costituiscano congrua ragione della decisione. (Conf 1950/58, V 3568/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)