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Sez. L, Sentenza n. 5772 del 02/07/1987 (Rv. 454174 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE CONSISTENTE NEL RIPORTARE IL PARERE, PROPRIO O DI ALTRO GIUDICE, ESPRESSO IN ALTRE DECISIONI, SULL'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE CLAUSOLE COLLETTIVE DI DIRITTO COMUNE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454174-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE CONSISTENTE NEL RIPORTARE IL PARERE, PROPRIO O DI ALTRO GIUDICE, ESPRESSO IN ALTRE DECISIONI, SULL'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE CLAUSOLE COLLETTIVE DI DIRITTO COMUNE - INIDONEITÀ.*

L'Obbligo della motivazione non può dirsi assolto allorquando nella sentenza venga riportato - senza nulla aggiungervi - il parere, proprio o di altro giudice, espresso in altre decisioni, anche se relative all'interpretazione delle stesse Disposizioni collettive di diritto comune, dovendosi, riguardo a tali clausole, esprimere le ragioni della stessa ed inoltre tener conto delle censure proposte nel caso concreto, le quali potrebbero indurre il giudice ad un'interpretazione diversa da quella da lui precedentemente resa. (V 677/85, mass n 438878; (V 1083/84, mass n 432239; (V 365/73, mass n 362312; (V 3105/69, mass n 343046; (V 1852/65, mass n 313511; (V 1212/62, mass n 251985).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)