Sez. L, Sentenza n. 143 del 09/01/1992 (Rv. 475243 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici | Destinatari - Patrioti ex art. 10 del D.L. Lgt. n. 518 del 1945 - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici
La qualifica di "patriota", di cui all'art. 10 del d.l. lt. 21 agosto 1945 n. 518 (disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa), non dà diritto all'inclusione fra i destinatari, indicati dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336, dei cd. benefici combattentistici, essendo essa distinta dalla qualifica di "partigiano combattente", prevista dall'art. 7 dello stesso decreto, ed a questa non assimilabile (nella specie, ai fini della maggiorazione pensionistica ex art. 6 legge n. 140 del 1985) in mancanza di specifica previsione.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 7, Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 10, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)