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Sez. L, Sentenza n. 6121 del 07/07/1997 (Rv. 505792 - 01)

FORZE ARMATE - PARTIGIANI | Qualifica relativa - Accertamento - Attestazione dell'A.N.P.I. - Efficacia - Esclusione - Fattispecie relativa a maggiorazione pensionistica ex art. 6 legge n. 140 del 1985.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505792-01

FORZE ARMATE - PARTIGIANI

La qualifica di partigiano non รจ idoneamente accertata (nella specie ai fini della appartenenza del soggetto alla categoria degli ex combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336, e del consequenziale diritto alla maggiorazione pensionistica prevista dalla legge n. 15 aprile 1985 n. 140) per mezzo della attestazione rilasciata da una sezione dell'A.N.P.I., associazione di cui invece l'art. 1 del D.L. lgt. 21 agosto 1945 n. 518 ha previsto il concorso nella designazione delle commissioni locali competenti per il riconoscimento di detta qualifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 21/08/1945 num. 518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)