Sez. U, Sentenza n. 3047 del 30/09/1968 (Rv. 335906 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA PRONUNCIE CONSEGUENZIALI PER LA SOSTITUZIONE DELLA VOLONTA DELLA PA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA PRONUNCIE CONSEGUENZIALI PER LA SOSTITUZIONE DELLA VOLONTA DELLA PA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA.*
Quando il giudizio di illegittimita dell'atto amministrativo e espresso, in modo esplicito o implicito, ai soli fini della disapplicazione dell'atto illegittimo (od illecito) a tutela del diritto soggettivo dedotto in causa, senza pronuncie conseguenziali rivolte a sostituire la volonta del giudice a quella della pa in ordine all'annullamento, alla modifica o alla revoca dell'atto amministrativo, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)