Sez. 2, Sentenza n. 24178 del 30/12/2004 (Rv. 579167 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Poteri del Giudice ordinario - Pronuncia espressa - Necessità - Esclusione - Decisione implicita - Sufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo non occorre una pronuncia espressa da parte del giudice ordinario, giacchè la relativa statuizione puòessere contenuta nella sentenza che, sul presupposto implicito della violazione, ad opera di esso, di diritti soggettivi, consideri l'atto amministrativo tamquam non esset.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)