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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente
Stato
decisa il 2022-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665716-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all'esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)