Sez. L, Sentenza n. 8214 del 16/06/2000 (Rv. 537670 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Condizioni - Opposizione a pignoramento e contestuale opposizione a precetto - Contestazione del medesimo titolo esecutivo - Domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. proposta nel primo giudizio in relazione all'esecuzione intrapresa - Identità di "petitum" fra i due giudizi - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non sussiste litispendenza comportante la necessità di riunione dei giudizi pendenti davanti a giudici diversi a norma dell'art. 39 cod. proc. civ. tra il giudizio di opposizione a pignoramento e quello di opposizione a precetto pendente in fase di appello, proposto nei confronti dello stesso creditore ed in relazione allo stesso credito, per contestare l'esistenza del titolo esecutivo, qualora nella prima causa sia stata proposta dal debitore domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. in relazione all'esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)