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Sez. 3, Sentenza n. 49580 del 27/10/2015 Ud. (dep. 16/12/2015) Rv. 265591 - 01

PENA - IN GENERE | Pecuniaria - Rateizzazione - Condizioni - Motivazione del provvedimento del giudice - Elementi di giudizio - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265591-01

PENA - IN GENERE

La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)