Sez. 6, Sentenza n. 4184 del 09/12/1999 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215852 - 01
PENA - IN GENERE | Pecuniaria - Rateizzazione - Condizioni - Individuazione - Motivazione del provvedimento del giudice - Elementi di giudizio - Individuazione.
PENA - IN GENERE
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena. Peraltro, l'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato. (Nella specie la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)