Sez. 1, Sentenza n. 371 del 10/01/2011 (Rv. 616462 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Presupposti - Riferimento alla sola violazione delle norme sulla competenza - Necessità - Decisione di merito - Individuazione - Risoluzione di questione comunque diversa dalla competenza - Conseguenze - Preclusione del regolamento di competenza sia necessario, che facoltativo - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione - ai sensi degli artt.42 e 43 cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per decisione di merito deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, disattesa l'eccezione di incompetenza proposta, aveva esaminato, in un giudizio di opposizione alla stima nella espropriazione per pubblica utilità, anche l'eccezione di improponibilità della domanda - sollevata avendo riguardo alla mancata emissione del decreto di espropriazione, che costituisce una condizione dell'azione - ed all'intervenuto acquisto della proprietà in virtù di occupazione acquisitiva, conseguendone che il mezzo d'impugnazione esperibile era l'appello, e non il regolamento di competenza, neppure facoltativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)