Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21507 del 19/09/2013 (Rv. 628137 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Presupposti - Riferimento alla sola violazione delle norme sulla competenza - Necessità - Decisione di merito - Individuazione - Risoluzione di questione comunque diversa dalla competenza - Conseguenze - Preclusione del regolamento di competenza sia necessario, che facoltativo - Fattispecie in tema di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione - ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per "decisione di merito" deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una statuizione con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra l'attore ed uno degli originari convenuti, con contestuale ordine di separazione del giudizio instaurato contro l'altro convenuto e dichiarazione di incompetenza a conoscere nel merito tale causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)