Sez. 3, Sentenza n. 2692 del 14/03/1991 (Rv. 471253 - 01)
Responsabilità civile - Solidarietà - Rapporto interno ed esterno | Obbligo di risarcimento - Nei confronti - Del danneggiato - Incidenza per l'intero su ciascuno dei coobbligati - Diversa gravità delle rispettive colpe - Rilevanza ai soli fini del rapporto interno tra gli autori del danno - Conseguenze.
Responsabilità civile - Solidarietà - Rapporto interno ed esterno
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo di quei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventualmente diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)