Sez. 3, Sentenza n. 620 del 20/01/1995 (Rv. 489776 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Fatto illecito imputabile a più persone - Azione di regresso esercitata da uno dei condebitori - Graduazione delle colpe - Obbligo di pronuncia da parte del giudice di merito.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe nel caso in cui uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)