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Sez. 2, Sentenza n. 1495 del 31/10/1978 Ud. (dep. 08/02/1979) Rv. 141084 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1978-10-31
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141084-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DIFFERENZE.*

Per la sussistenza del delitto di incendio, di cui all'art 423 cod pen, non occorre la forza prorompente e distruttrice delle fiamme, ma e sufficiente che il fuoco tenda a diffondersi e non possa facilmente spegnersi ed e necessaria la volonta di cagionare l'evento, sapendo che il fuoco appiccato ha le caratteristiche dell'incendio. Invece, nel caso del danneggiamento seguito da incendio, di cui allo art 424 cod pen, il fatto non viene realizzato col proposito di provocare un incendio, ma con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui. Quando al fine di danneggiare si associa quello di cagionare l'incendio, e applicabile l'art 423 cod pen e non l'art 424 stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)