Sez. 1, Sentenza n. 8235 del 05/05/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176387 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Sussiste il delitto di incendio, di cui all'art. 423 cod. pen., quando l'Azione dell'appiccare il fuoco è finalizzata soltanto a cagionare l'evento con un fuoco che tenda a diffondersi, avente caratteristiche tali, per proporzioni e violenza, da determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumità. Invece, per la sussistenza del delitto di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 cod. pen., il fatto non deve essere realizzato col proposito di provocare un incendio, ma con la sola intenzione di danneggiare la cosa altrui. (V mass n 172787; (V mass n 155095; (V mass n 141084).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)