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Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 15/05/1967 (Rv. 327319 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ISTANZA DELL'ASSICURATO - ONERE DI INDICAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - ERRORE DI DIAGNOSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327319-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ISTANZA DELL'ASSICURATO - ONERE DI INDICAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - ERRORE DI DIAGNOSI - IRRILEVANZA.*

Il lavoratore che domanda la pensione d'invalidita deve indicare la sintomatologia e, invece, compito del sanitario formulare la diagnosi della malattia, sicche l'eventuale errore della diagnosi, accertato successivamente, non puo far carico all'assicurato.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)