Sez. 2, Sentenza n. 3534 del 25/10/1968 (Rv. 336701 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- ONERE DELL'ASSICURATO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- ONERE DELL'ASSICURATO.*
In tema di pensione di invalidita, non e consentito al giudice di tener conto di infermita le quali, ancorche preesistenti, non siano state tuttavia denunciate, almeno attraverso i loro sintomi, all'atto della presentazione della domanda amministrativa, ovvero nel corso del procedimento amministrativo, e non abbiano formato oggetto di preventivo esame e di valutazione nel procedimento medesimo. Incombe, infatti all'assicurato l'Onere di denunciare tutte le infermita, anche mediante l'indicazione della semplice sintomatologia, che concorrono a formare il complesso invalidante diminutivo della capacita di guadagno, mentre l'ente assicuratore non ha, invece, alcun Obbligo giuridico di accertare, in via autonoma, il quadro nosologico dello assicurato stesso, anche al di fuori di quanto denunciatogli. (V. N. 1132-67, mass. N. 327547 n. 1014-67, mass. N. 327319 n. 908-67, mass. N. 327107 n. 2585-63).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)