Sez. L, Sentenza n. 133 del 13/01/1989 (Rv. 461365 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - MOTIVATO DA RAGIONI DISCIPLINARI IN REGIME DI LIBERA RECEDIBILITÀ - ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - MOTIVATO DA RAGIONI DISCIPLINARI IN REGIME DI LIBERA RECEDIBILITÀ - ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle imprese che si sottraggono, per le loro dimensioni, alla disciplina limitatrice del licenziamento individuale fissata dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, il licenziamento medesimo, in quanto consentito ad nutum (con Rilevanza della giusta causa solo ai fini del preavviso), non è soggetto, ancorché sia motivato da ragioni disciplinari, alle prescrizioni dell'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari, le quali, pertanto, restano operanti per le sole sanzioni non espulsive. (Conf 8189/87, mass n 455818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)