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Sez. 1, Sentenza n. 48686 del 29/09/2015 Cc. (dep. 09/12/2015) Rv. 265666 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di frequentare od associarsi a pregiudicati - Frequentazione di persone gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti - Violazione del divieto - Esclusione - Frequentazione di persona gravata da precedenti penali non iscritti nel certifico del casellario - Conoscenza dei pregiudizi penale - Necessità.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265666-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui all'art. 8, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011 - la frequentazione di persone gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti non è idonea a configurare il reato; nel caso, invece, in cui il soggetto frequentato abbia riportato una condanna, non risultante nel certificato penale spedito a richiesta di privati, è necessario accertare in concreto la conoscenza dei pregiudizi penali della persona frequentata da parte del soggetto sottoposto alla misura di sorveglianza, desumibile da elementi fattuali attinenti al contesto socio-ambientale in cui i rapporti tra il prevenuto e la persona pregiudicata si collocano o da altri fattori sintomatici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)