Sez. 1 - , Sentenza n. 37163 del 19/07/2019 Ud. (dep. 05/09/2019) Rv. 276945 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di frequentare o associarsi a pregiudicati – Frequentazione di persone gravate da precedenti penali – Conoscenza dei pregiudizi penali – Necessità – Presunzione di conoscibilità dei precedenti iscritti nel certificato del casellario – Esclusione – Ragioni - Fattispecie
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto provata la conoscenza dei precedenti penali del soggetto accompagnatosi in auto al sorvegliato speciale sul presupposto che entrambi erano originari dello stesso paese ed avevano fatto parte della medesima aggregazione criminale operante nello spaccio degli stupefacenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)