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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8406 del 04/04/2018 (Rv. 647574 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento parziale - Natura - Oggetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647574-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva: ne deriva che non assume rilievo alcuno il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente al predetto art. 39 anziché all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)