Sez. 5, Sentenza n. 27323 del 23/12/2014 (Rv. 633725 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento parziale - Adozione da parte dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale - Assenza di segnalazione da parte di altro ufficio - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale, in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest'ultima provenga da un soggetto estraneo all'amministrazione o da fonti ad essa interne.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)