Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 24/07/1998 (Rv. 517478 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Condanna in primo grado dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato nei confronti del danneggiato - Pagamento diritto dell'assicuratore in favore del creditore aquiliano - Revoca in appello della prima sentenza - Azione di ripetizione di indebito - Esperibilità da parte dell'assicurato - Nei soli confronti dell'assicurato.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Ove si verifichi la seguente sequenza temporale: a) sentenza di primo grado la quale condanni l'assicuratore della responsabilità civile obbligatoria a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al danneggiato; b) pagamento del debito del danneggiato, da parte dell'assicuratore, direttamente nelle mani del creditore aquiliano; c) sentenza di appello la quale revochi la condanna dell'assicuratore; l'assicuratore stesso può utilmente esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 codice civile non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento è dipeso da una scelta dell'assicuratore e non dal "dictum" della sentenza), ma solo nei confronti del proprio assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)