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Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 24/11/2005 (Rv. 585583 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | A seguito di richiesta dell'assicurato o previo avviso all'assicurato - Successiva emergenza della non debenza della somma - Relativa azione di restituzione - Legittimato passivo - Danneggiato - Pagamento senza avviso - Legittimato passivo - Assicurato.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585583-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all'assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l'assicurato a chiedere all'assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l'assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria.Se invece l'assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all'assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)