Sez. 2, Ordinanza n. 9465 del 14/04/2026 (Rv. 678887-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Beni non inclusi nell'elenco dell'art. 1117 c.c. - Comproprietà dei condomini - Individuazione del titolo - Fattispecie. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE
La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un lastrico solare avente esclusivamente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa nella forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come parte comune un lastrico solare in virtù del richiamo, contenuto nell'atto di divisione costitutivo del condominio, al regolamento condominiale, a sua volta contenente generica indicazione delle parti comuni).
Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1350 lett. 3, Cod. Civ. art. 2643 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)