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Sez. 2 - , Sentenza n. 23001 del 16/09/2019 (Rv. 655243 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Condominio - Presupposti - Ammissibilità per edifici indipendenti - Condizioni - Natura dell'accertamento.
Stato
decisa il 2019-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655243-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

Il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in molteplici tipologie costruttive, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, se il contrario non risulta dal titolo; tale nesso, peraltro, è configurabile anche per un insieme di edifici indipendenti, ovvero quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, ciò ricavandosi dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di "edifici autonomi", anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 c.c. Siffatto accertamento implica valutazioni in fatto, sottratte al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)