Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 15/11/1974 (Rv. 372166 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - NON OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - NON OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
La presunzione di colpa, nel caso di scontro tra veicoli, di cui al secondo comma dell'art 2054 cod civ, ha funzione meramente sussidiaria ed e inoperante quando l'evento si e verificato per colpa esclusiva di uno dei due conducenti. (Conf 2176'72, mass n 359438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)