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Sez. 3, Sentenza n. 2176 del 26/06/1972 (Rv. 359438 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359438-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La presunzione di colpa concorrente di cui all'art 2054 cod civ, ha funzione meramente sussidiaria ed e inoperante quando sia stato accertato che l'evento si e verificato per colpa esclusiva di uno dei due conducenti. Tale accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed e insindacabile in Cassazione. (Conf 2046'71, mass n 352700; 653'71, mass n 350376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)