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Sez. 1, Sentenza n. 26217 del 01/12/2005 (Rv. 586575 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Presupposti - Stato di impotenza economico - Patrimoniale impeditivo della possibilità di adempiere con mezzi normali da parte del debitore - Relativo accertamento - Giudice ordinario - Devoluzione - Dipendenza di tale stato da rapporti obbligatori riservati alla cognizione di un giudice diverso - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586575-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale - l'accertamento dalla cui sussistenza è incensurabile in cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata ad esatti criteri giuridici - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. E anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 legge fall., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)