Sez. 1, Sentenza n. 4727 del 09/03/2004 (Rv. 570884 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Presupposti del fallimento - Accertamento - Poteri officiosi del giudice in fase di appello - Sussistenza - Valutazione dello stato d'insolvenza - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Il carattere officioso del procedimento fallimentare implica che il giudice dell'opposizione, anche in secondo grado, prenda diretta conoscenza delle risultanze dal fascicolo della procedura concorsuale, onde valutare la situazione obbiettiva dell'impresa, accertandone l'eventuale insolvenza, se del caso, anche a prescindere dalle specifiche pretese vantate dal creditore istante. A tal proposito, se il dato dell'assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati non fornisce, di per sè solo, la prova dell'insolvenza - e potrebbe comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno esso va attentamente valutato, non potendosene, per converso (come nella specie) radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 della legge fallimentare, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. Ne consegue che, nella sussistenza di un cospicuo sbilancio patrimoniale, si potrà nondimeno escludere la concreta sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza, ma non senza aver prima puntualmente verificato quale sia la specifica composizione del passivo (e, in specie, l'originaria scadenza dei debiti) e quali le ragionevoli possibilità di ripresa o il grado di fiducia di cui l'imprenditore eventualmente ancora goda sul mercato, onde sia resa plausibile la suindicata, favorevole prospettiva, e concretamente persuasiva la possibilità che, nonostante l'incapienza patrimoniale, l'imprenditore medesimo riuscirà comunque a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)