Sez. U, Sentenza n. 1179 del 13/05/1963 (Rv. 261725 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RINVIO - RILEVANZE - DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA - ESAME - COMPITO DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE ESSA E STATA SOLLEVATA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RINVIO - RILEVANZE - DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA - ESAME - COMPITO DEL GIUDICE DINANZI AL QUALE ESSA E STATA SOLLEVATA.*
Il giudice, davanti al quale sia sollevata pregiudizialmente la questione incidentale di costituzionalita, deve, ancor prima di deliberare il merito della questione stessa, al fine di dichiararne eventualmente l'infondatezza manifesta, accertarne, in Sede di giudizio sull'ammissibilita dell'incidente e sotto il profilo, logicamente preliminare, della pertinenza e Rilevanza, l'efficacia strumentale rispetto alla risoluzione della causa. (Conf 1165/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)