Sez. L, Sentenza n. 2476 del 07/04/1983 (Rv. 427340 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPITI RELATIVI DEL GIUDICE "A QUO" - OGGETTO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPITI RELATIVI DEL GIUDICE "A QUO" - OGGETTO.*
Il giudice davanti al quale sia stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, prima di deliberare il merito della questione, per accertare od escludere che la stessa sia manifestamente infondata, deve stabilire, nel preliminare giudizio sulla ammissibilità dell'incidente e sotto il profilo della sua pertinenza e Rilevanza, se la questione medesima presenti efficacia strumentale rispetto alla risoluzione della causa. (Conf 1179/63, mass n 261725).*
Riferimenti normativi: Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)