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Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 15/11/1967 (Rv. 330240 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330240-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Per determinare la gravita dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 cod.civ., si deve tener conto dell'obiettiva entita di esso, in relazione all'economia del contratto considerata nel suo complesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte all'esatta esecuzione della prestazione inadempiuta. Il giudizio sulla gravita dell'inadempimento deve, pertanto, inspirarsi ad un criterio di relativita, che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o ritardata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto con l'elemento soggettivo, cioe con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta tempestiva prestazione. Poiche la durata e l'elemento idoneo a qualificare l'inadempimento sia in riferimento all'interesse del creditore che in riferimento alla colpa dell'obbligato, nel valutare a graduare il peso di tale durata deve tenersi conto degli elementi che possono averla ridotta, come le proroghe concesse dalla parte che aveva diritto alla prestazione e di quelli che possono avere attenuato la colpa del debitore, come la condotta della controparte tale da far presumere che questa non avesse interesse all'immediato adempimento od anche un'offerta della prestazione la quale, anche se priva dei requisiti formali, sia fatta con onesta e serieta di intenti. La valutazione di tali elementi costituisce un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile in Sede di legittimita se correttamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)