Sez. 1 - , Ordinanza n. 31901 del 10/12/2018 (Rv. 651897 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Poteri di indagine del giudice di rinvio - Estensione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in tema di addebitabilità della separazione tra i coniugi, accertati definitivamente i maltrattamenti e le condotte violente del marito, aveva omesso di valutarne l'efficacia causale sulla crisi coniugale e ritenuto non imputabile allo stesso marito l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, comparando anche quei comportamenti con quelli della moglie rispetto alla quale non era stato chiesto l'addebito della separazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)