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Sez. L, Sentenza n. 14635 del 23/06/2006 (Rv. 591226 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Annullamento per vizi di motivazione - Poteri di indagine e di valutazione della prova da parte del giudice del rinvio - Conservazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591226-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il principio secondo cui il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché trovino giustificazione nella sentenza di annullamento e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; conseguentemente, in tal caso è precluso un nuovo e diverso accertamento dei fatti. (Nella fattispecie, relativa al licenziamento di un funzionario di banca, la Corte ha confermato la impugnata sentenza, resistendo la stessa a tutte le censure del ricorrente, le quali o attenevano a circostanze estranee all'ambito del giudizio di rinvio, come segnato dalla sentenza rescindente, o riguardavano questioni oramai già decise nelle precedenti fasi di merito e non suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)