Sez. 1, Sentenza n. 3384 del 28/02/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200580 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità | Convenzione europea di estradizione - Previsione del giudizio contumaciale ai fini interruttivi della prescrizione, in deroga al principio di specialità - Imminenza del maturarsi della prescrizione - Necessità - Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità
L'art. 14, comma secondo, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, nel prevedere che, in deroga al principio di specialità, possa in ogni caso darsi luogo a procedimento contumaciale, "in vista.... di una interruzione della prescrizione", non pone affatto come condizione ulteriore quella costituita dalla imminenza del maturarsi della prescrizione stessa, ma indica come finalità atta a legittimare il suddetto procedimento la creazione del fatto interruttivo in sè; il che agevolmente si spiega considerando che vi è sempre un interesse di giustizia a procrastinare il più possibile il termine finale della prescrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)