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Sez. U, Sentenza n. 8 del 28/02/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 218767 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Fatti commessi prima della consegna per i quali l'estradizione non è stata concessa - Preclusione all'esercizio dell'azione penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218767-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 346, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)