diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3256 del 05/10/1976 (Rv. 382058 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE - CANNA FUMARIA - APPOSIZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO - ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ORDINE DI DEMOLIZIONE - LICEITA.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382058-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE - CANNA FUMARIA - APPOSIZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINO - ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ORDINE DI DEMOLIZIONE - LICEITA.*

L'apposizione, da parte di un condomino e per la propria esclusiva utilita, di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio non integra una modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento (S'intende: da parte di tutti i condomini) ai sensi dell'art 1102 cod civ, ma costituisce innovazione, che puo, secondo la insindacabile valutazione del giudice del merito, alterare il decoro architettonico dell'edificio stesso, e di cui puo pertanto ordinarsi la rimozione ex art 1120, secondo comma, cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)