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Sez. 2, Sentenza n. 4201 del 06/05/1987 (Rv. 452955 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INSERIMENTO DI UNA CANNA FUMARIA NEL LASTRICO SOLARE COMUNE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE VIETATA EX ART. 1102 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452955-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INSERIMENTO DI UNA CANNA FUMARIA NEL LASTRICO SOLARE COMUNE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE VIETATA EX ART. 1102 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

Il condomino che inserisce una canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandola stabilmente con opere murarie al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione della cosa comune non consentita dall'art. 1102 cod. civ. atteso che a differenza dell'installazione di canne fumarie nei muri perimetrali, che non ne altera la principale funzione, la collocazione di canne fumarie nel lastrico solare comporta una sottrazione della relativa porzione di bene comune all'uso degli altri condomini con limitazione della utilizzazione del piano di calpestio e la compromissione della sua funzione di copertura. (V 3422/78, mass n 392880; (V 3256/76, mass n 382058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)