Sez. 1, Sentenza n. 29095 del 05/06/2003 Cc. (dep. 09/07/2003) Rv. 225218 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ordinanza di revoca della semilibertà ex art. 58 quater Ord. Pen.- Non definitività del provvedimento - Inammissibilità di istanze volte ad ottenere l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel caso in cui sia stata pronunciata ordinanza di revoca della semilibertà a norma dell'art. 58 quater ord. pen., il divieto di concedere le misure dell'affidamento in prova e la detenzione domiciliare, ricorre anche se il provvedimento non è ancora divenuto definitivo, in quanto la norma richiede per la sua operatività solo che la revoca sia intervenuta per aver posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. ed il divieto di tre anni decorre dall'emissione del provvedimento di revoca.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)