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Sez. 1, Sentenza n. 9827 del 05/02/2009 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 243293 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58 quater - Modifica ex L. n. 251 del 2005 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243293-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione dei benefici penitenziari, di cui all'art. 58 quater L. n. 354 del 1975, al condannato che si sia reso colpevole del reato di evasione opera al passaggio in giudicato della sentenza, che sino a quel momento può essere valutata al fine di apprezzare la meritevolezza del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)