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Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997 (Rv. 505360 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - ACCERTAMENTO | Mancato ricorso al procedimento di accertamento tecnico preventivo - Conseguenze - Impossibilità di provare altrimenti la perdita o l'avaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505360-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - ACCERTAMENTO

In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 1697, terzo comma cod. civ., al fine di far acclarare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)