Sez. 3, Sentenza n. 563 del 30/01/1985 (Rv. 438770 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - ACCERTAMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - ACCERTAMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di trasporto di cose l'accertamento che il destinatario ha il diritto di fare eseguire, prima di ricevere la consegna di esse, circa la eventuale esistenza di perdite o di avarie, deve avvenire secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 1697 cod. civ. cioè nei modi stabiliti dall'art. 696 cod. proc. civ. per l'accertamento tecnico preventivo e per la ispezione giudiziale, con la conseguenza che quando il destinatario, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, proceda autonomamente all'accertamento della perdita o delle avarie delle cose trasportate, pone in essere degli Atti di Esercizio del potere di fatto sulle medesime comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto di trasporto. (nella specie, la C.S., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la sussistenza di un nuovo e autonomo contratto di trasporto nella consegna delle cose eseguita dal destinatario al vettore per la rispedizione al mittente, dopo l'accertamento eseguito senza il ricorso all'autorità giudiziaria). (V 2565/66, mass n 324934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1697, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)